ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2018: TRATTAMENTO IVA

Per il trattamento iva da applicare alle fatturazioni relative alla realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche, secondo il n. 41-ter, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/72, può essere applicata l’aliquota super agevolata del 4%.

L’agevolazione si riferisce a prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto (così come vengono definiti dall’articolo 1665 del Codice civile, il quale così recita: “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, realizzati allo scopo di rendere libertà di accesso e di movimento negli edifici ai portatori di handicap”.

Per poter dimostrare la rispondenza alle prescrizioni tecniche è necessario che le opere di abbattimento delle barriere architettoniche risultino dal progetto o, nel caso di opere interne (così come viene previsto dall’articolo 26 della Legge n. 47/1985) e di manutenzione straordinaria (nel caso in cui gli interventi di superamento delle barriere architettoniche si inquadrino in più ampi interventi di manutenzione straordinaria), risultino dalla DIA a firma di professionista abilitato.

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