NOVITA’ PER L’EDILIZIA NEL DECRETO FISCALE PUBBLICATO IN GAZZETTA

Dal 2018 si apre una nuova possibilità per i Comuni, che potranno utilizzare i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, dai contributi di costruzione e dalle sanzioni in materia edilizia per finanziare la progettazione di opere pubbliche.
Sono alcune delle misure inserite nella legge di conversione del decreto fiscale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 6 dicembre.
Attualmente i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, dai contributi di costruzione e dalle sanzioni previste dal Testo Unico Edilizia, possono essere utilizzati dai Comuni esclusivamente per un preciso elenco di operazioni, quali: manutenzione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento di periferie e centri storici, interventi di riuso e di rigenerazione e demolizioni di immobili abusivi, creazione di nuove aree verdi pubbliche e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio.
Nella categoria “riqualificazione ambientale e del paesaggio” rientrano anche le opere di prevenzione idrogeologica e sismica e gli interventi finalizzati alla tutela e alla riqualificazione del patrimonio rurale pubblico.
Tale elenco era stato introdotto dalla Manovra 2017, la quale aveva anche stabilito che dal 1° gennaio 2018 i Comuni non potessero più utilizzare i proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni in materia edilizia per “fare cassa”.
La legge di Bilancio 2017 aveva infatti abrogato la disposizione, introdotta dalla Finanziaria 2008, che consentiva ai Comuni di utilizzare fino al 50% di quei proventi per il finanziamento di spese correnti.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 16 ottobre 2017, n° 148 |  Maggiori informazioni
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