SOPPALCO: OPERA EDILIZIA?
La risposta pare essere positiva, alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato n.4166/2018, pubblicata il 9 luglio scorso.
Secondo il Consiglio di Stato infatti, la realizzazione di un soppalco comporta ulteriori superfici calpestabili e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia dal momento che determina un aumento della superficie utile all’unità abitativa, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
La Corte esplicita anche la propria contrarietà a considerare il soppalco quale intervento edilizio minore per il quale non è previsto la richiesta del permesso di costruire qualora l’opera non incrementi la superficie dell’immobile.
In realtà, tale catalogazione tra gli interventi edilizi minori, sempre secondo la sentenza del Consiglio di Stato del luglio scorso, si verificherebbe solo quando il soppalco realizzato sia stato fatto in un locale chiuso, senza finestre o luce, di altezza modesta e comunque non adatta alla fruibilità da parte delle persone.