QUALE TITOLO EDILIZIO PER IL PERGOLATO?

Sono molte le sentenze a vari livelli sulla questione dei pergolati e della licenza edilizia richiesta.
I TAR continuano a produrre sentenze a questo proposito.
Serve il permesso di costruire per un pergolato di considerevoli dimensioni e stabilmente ancorati all’edificio, palesando un’attitudine a durare nel tempo. Si è invero statuito che “La realizzazione mediante opere edilizie di un pergolato caratterizzato da una solida struttura – addirittura in cemento – di dimensioni non trascurabili, che fa desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso e delle utilità che esso è destinato ad arrecare, comportando una trasformazione edilizia del territorio, dev’essere qualificata come intervento di nuova costruzione, che necessita di concessione edilizia” (TAR Liguria, Sez. I, sent. 23 marzo 2012 n. 423).
Al contrario, per i semplici pergolati in legno inidonei a determinare trasformazione edilizia del territorio non è richiesto il suddetto titolo: come affermato dal Consiglio di Stato, “Non è necessaria alcuna concessione edilizia allorché l’opera consista in una struttura precaria, facilmente rimovibile, non costituente trasformazione urbanistica del territorio (nella specie, trattasi di pergolato costituito da una intelaiatura in legno che non è infissa né al pavimento né alla parete dell’immobile alla quale è semplicemente addossata, né risulta chiusa in alcun lato, nemmeno sulla copertura)” (sez. V, sent. 7 novembre 2005 n. 6193).

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